Cassation court dismisses appeal as mere complaints lacking legal merit regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Veronica De Libero's appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of the Italian criminal procedure code. The lower court had convicted her for a specific offense, noting her known identity to police and prior criminal history as key factors against the defense of minimal offensiveness. The appellate court rejected the arguments as mere complaints that did not introduce new legal grounds, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based solely on factual complaints without new legal arguments are inadmissible in the Court of Cassation, and prior criminal records may legitimately preclude the application of the cause of non-punishment for minimal offensiveness.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LIBERO VERONICA nato a BATTIPAGLIA il 05/12/1989 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Veronica De Libero; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità, con riguardo alla identificazione dell'odierna ricorrente, persona nota agli agenti operanti, in entrambe gli episodi in cui veniva notata nel piazzala antistante all'immobile.
Il precedente per evasione e i reiterati precedenti penali hanno ragionevolmente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. perché ritenuti elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliefa Helatrice Il Prè iden