Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Del Gatto inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for resistance, injuries, and damage, arguing flaws in the sentencing calculation for recidivism and continuation of crimes. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly valued the concrete gravity of the facts, including the dangerous escape and subsequent dangerous maneuvers causing injury and property damage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 370 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's sentencing rationale is based on the concrete gravity of the facts and does not violate statutory limits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GATTO RAFFAELE nato a NAPOLI il 20/12/1976 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di R. Del Gatto; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli 337, 582, 635 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della corretta e completa motivazione della Corte di appello nella rideterminazione del trattamento punitivo sia nella individuazione della pena base per il reato di resistenza , sia nella misura di aumento per la recidiva e continuazione tra reati (rispettivamente mesi cinque per il reato di lesioni e mesi due per il reato di danneggiamento).
La Corte di merito ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale valorizzando la concreta gravità dei fatti poiché l'imputato non solo si dava a pericolosa fuga, anche per la incolumità di pedoni e automobilisti ma, una volta raggiunto, compiva un'ulteriore manovra pericolosa ripartendo bruscamente e incastrando la portiera del veicolo degli agenti cagionando lesioni agli operanti e il danneggiamento dell'auto di servizio. La pena inflitta in aumento calcolata sulla pena base (cfr. sentenza impugnata, pag.6), non viola i limiti di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., ed è stata determinata in ragione della gravità dei fatti per la pervicacia della condotta tenuta quando la prima fase dell'inseguimento si era ormai conclusa e il veicolo condotto dal ricorrente si era arrestato, trovandosi in una strada chiusa.
Non era stata contestata, con i motivi di appello, l'applicazione della recidiva (ma solo la violazione dell'art. 63 comma 4, cod. pen. in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 7 cod. pen in relazione al reato di cui al capo a) per il quale era intervenuto proscioglimento) e, pertanto, il motivo di ricorso al riguardo è indeducibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa