Cassation appeal dismissed de plano because the petitioner failed to sign documents with a qualified defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner signed the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The petitioner argued for the right to represent themselves, but the court emphasized that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, all documents in cassation proceedings must be signed by a lawyer enrolled in the Special Register. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 103 l. 3 agosto 2017 n. 103; The appeal must be signed by a defense attorney enrolled in the Special Register of the Court of Cassation, and failure to comply renders the petition inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALMI HAMID nato 11 16/10/1970 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Salmi H; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso di Salmi Hamid avverso la sentenza indicata in epigrafe per il reato di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglier I