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Ordinanza — n. 23562/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded arguments regarding unidentified witnesses under Article 341-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23562/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that unidentified witnesses were present during the crime, but the court rejected this claim as generic and unsupported. The decision rests on the legal principle that the absence of identification or cross-examination of such witnesses does not invalidate the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the law does not require the identification and cross-examination of persons other than the verbalizers who witnessed the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and unfounded grounds Article 341-bis Penal Code unidentified witnesses Cassa delle ammende identificazione credibile carenza di credibilità oggettiva inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Andrea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
Andrea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIAN ANDREA nato a PESCARA il 25/03/1980 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso e la memoria che li ribadisce proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza da E. Andrea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e manifestamente infondati in merito alla presenza di più persone, diverse dai verbalizzanti, che avrebbero assistito ai fatti poiché, a tal riguardo, non è necessario che si sia proceduto alla loro identificazione ed escussione nel processo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera relatrice Il Pr idente