Cassation court dismisses appeal for traffic offense as mere complaints lack legal basis in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Del Greco's appeal inadmissible regarding his conviction for a traffic offense. The appellant argued that the court's findings were based on mere complaints and an alternative evaluation of evidence rather than a proper comparison with the original judgment's facts. The court rejected these claims, ruling that the appeal constituted only dogmatic complaints without substantive legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the stage of legitimacy are inadmissible if they consist merely of complaints regarding factual evaluations or alternative interpretations of evidence without presenting effective legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GRECO ANTONIO nato a CHIETI il 10/06/1959 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso di A. Del Greco; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza ( si veda la diffusa motivazione a pag.
3) in cui viene evidenziato il contegno violento dell'imputato, affatto limitato alla mera fuga avendo, dapprima compiuto una manovra pericolosa in danno dell'agente Maria Sanna e, subito dopo, in danno degli altri utenti della strada, pedoni e automobilisti, dandosi a precipitosa fuga per sottarsi al controllo ( Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765). Manifestamente infondati anche i rilievi sulla illegittimità della individuazione dell'imputato perché eseguita sul cartellino fotosegnaletico e non attraverso una formale attività di ricognizione poiché il risultato di tale attività è pienamente utilizzabile e legittimo in quanto riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437).
Nel caso, peraltro, l'esattezza della individuazione dell'imputato è stata asseverata dalla circostanza che questi fosse proprietario dell'autovettura la cui targa l'agente di polizia aveva annotato al momento del fatto. I reiterati precedenti penali e la gravità del fatto sono stati valorizzati, senza che ciò comporti manifesta illogicità della motivazione, per escludere la idoneità a fini rieducativi, della sanzione sostitutiva richiesta dall'imputato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglier