Cassation court dismisses appeal against conviction for resistance and contravention, citing inadequate mitigating circumstances and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Pignatelli inadmissible regarding his conviction for resistance and contravention. The appellant argued for omitted mitigating circumstances, non-exclusion of recidivism, and insufficient sentence increases for continuing offenses. The court rejected these claims, finding the lower court correctly applied the minimum penalty, increased it for recidivism, and properly assessed social danger based on prior criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 116, commi 15 e 17 d. Igs. 285/1992: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the application of generic mitigating circumstances, the exclusion of recidivism, and the calculation of sentence increases for continuing offenses is inadmissible when the lower court adequately motivated its decision by valuing prior criminal records and subsequent illegal conduct as indicators of social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI MICHELE nato a SAN SEVERO il 19/05/1973 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di M. Pignatelli; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e art. 116, commi 15 e 17 d.
Igs. 285/1992 altro, con i quali si denuncia la omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e la misura dell'aumento di pena per la continuazione tra reati, sono manifestamente infondati essendo stata applicata la pena minima prevista per il reato di resistenza con aumento di mesi tre e ulteriore aumento di mesi due di reclusione per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17 d. Igs. 285/1992 anch'esso contestato con la recidiva nel biennio, decisioni adeguatamente motivate valorizzando i precedenti penali dell'imputato e le condotte illecite successive come ulteriore sintomo della sua pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglier latrice Il Pr Iz