Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction for tax evasion relied solely on factual grievances and an alternative assessment of evidence regarding his and his wife's income. The court rejected this, noting the facts were adequately contested and the income threshold for the social allowance was clearly exceeded by both parties' earnings combined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 316-ter cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based merely on factual grievances or alternative evaluations of evidence without distinct legal grounds are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI DOMENICO nato a NOCI il 13/05/1951 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D. Di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova (gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza) e la mancata previsione nella contestazione dei redditi conseguiti in proprio dal ricorrente.
Tale fatto era adeguatamente contestato e già la percezione di tali redditi superava l'importo di quelli rilevanti per la fruizione dell'assegno sociale, importo vieppiù superato sommando a quelli diretti dell'imputato quelli conseguiti dalla moglie dalla quale, secondo la sentenza impugnata, l'imputato non era all'epoca dei fatti separato, essendo, viceversa, irrilevante che la predetta risiedesse presso un diverso indirizzo e regione diversa; Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera rel Il