Cassation court dismisses appeal for false testimony, ruling non-punishment grounds inadmissible due to lack of specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by D'Angelo against the second-instance conviction for false testimony inadmissible. The appellant argued that the court failed to apply the non-punishment provision for acts of particular triviality, having only requested it generically without providing demonstrative evidence of the required conditions. The court rejected this claim because the law does not permit raising such non-punishment causes in a legality proceeding without specific indicia proving the facts' triviality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The cause of non-punishment for acts of particular triviality cannot be raised in a legality proceeding unless the appellant provides specific indicia demonstrating the existence of the statutory prerequisites.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO DEVIS nato il 20/05/1981 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D. D'Angelo; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., che era stata genericamente richiesta in sede di conclusioni, in assenza di indicazioni dimostrative della sussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di particolare tenuità (cfr.
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera relatrice Il Pr idente ;