Italian Court dismisses appeal on evasion charges as facts are mere complaints and lack non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code, claiming the denial of the non-prosecution cause under Article 131-bis was unjustified due to the specific circumstances of the offense. The court rejected these arguments, ruling that the grounds raised were merely complaints on facts and were manifestly unfounded given the nighttime discovery of the suspect, which rendered the offense incompatible with the particular leniency required for non-prosecution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on mere factual complaints or manifestly unfounded arguments regarding the denial of a non-prosecution cause are inadmissible in the court of jurisdiction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGINI SIMONE nato a ROMA il 11/08/1984 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; f" 4 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Maggini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondate in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l'imputato, veniva trovato in strada in orario notturno), ritenute incompatibili con un giudizio di particolare tenuità dell'offesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglier Il P