Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 337 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ilias Constantin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Constantin argued against a conviction for violence under Article 337 of the Penal Code, claiming the lower court's assessment of facts was merely a subjective disagreement rather than a legal error. The court rejected this, ruling that the appeal consisted only of factual grievances without a substantive legal challenge to the evidence or the court's positive findings of violent conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 603 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must raise admissible legal grounds; mere expressions of dissatisfaction with factual findings or alternative interpretations of evidence constitute inadmissible complaints lacking legal merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILAS CONSTANTIN nato il 16/08/1971 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; zL9 letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso di I. Constantin; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza ( si veda la diffusa motivazione a pag.
3) in cui viene evidenziato il contegno violento dell'imputato, affatto limitato alla mera resistenza passiva, e illustrando le condotte agite in positivo (l'imputato tentava di colpire i verbalizzanti spintonandoli e cercando di colpirli con calci e pugni), integranti una condotta violenta, come precisata nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera elatrice Il Pr4siden