Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting alternative evidence evaluation against clear proof of intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Irina Kukarina inadmissible regarding her conviction for perjury under Article 378 of the Penal Code. The appellant argued for an alternative assessment of evidence sources to challenge the finding of intent, but the court found these arguments illogical and unsupported by the evidentiary record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 cod. pen.; Art. 384 cod. pen.: An appeal challenging a criminal conviction based on an alternative evaluation of evidence sources is inadmissible when the arguments are not manifestly illogical and contradict the proven facts establishing the requisite intent.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUKARINA IRINA nato il 22/06/1983 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di I. Kukarina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen., è inammissibile perché volto a proporre un'alternativa valutazione delle fonti di prova in relazione al giudizio di responsabilità, fondato su argomentazioni non manifestamente illogiche anche con riguardo alla sussistenza del dolo e alla inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. perché contrastata dalle evidenze di prova e non adeguatamente comprovata con riguardo alle situazioni di fatto che avrebbero determinato il mendacio davanti agli inquirenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, declaratoria che si estende al contenuto della memoria, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglie Il