Italian Court dismisses appeal against evasion conviction as mere complaints and unsupported by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code, claiming the denial of the non-prosecution cause under Article 131-bis was unjustified. The court rejected these arguments as mere factual complaints and unsupported, noting the appellant's prior violations of probation and lack of cooperation were incompatible with the requested leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation against judgments of conviction are inadmissible if they consist merely of complaints on facts or are manifestly unfounded, particularly when the applicant has violated probation conditions and failed to cooperate with the execution of substitute penalties.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUIRA SAID nato il 25/02/1980 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Touira; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l'imputato, oltre ai precedenti specifici aveva violato, in più occasioni, la prescrizione impostagli), circostanze, queste, ritenute, altresì e non illogicamente, incompatibili con la collaborazione che l'imputato deve prestare all'applicazione ed esecuzione delle pene sostitutive denegate dalla Corte di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera r trice Il Pr iden