Cassation appeal dismissed for generic grounds; generic mitigating circumstances denied due to violent conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted in the jurisdictional review, specifically generic violations and motivation defects. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have been applied, citing her violent behavior against police and a woman's home as evidence of persistent opposition. The court rejected this, noting the lower court correctly exercised discretion by denying mitigation given the gravity of the conduct and the appellant's personality assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on generic violations or motivation defects are inadmissible when the lower court has duly assessed facts and personality, and the appellant fails to provide specific elements for positive evaluation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE NATALIA nato a VENARIA REALE il 16/05/1972 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di N. Pugliese; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità perché generici. La ricorrente, invero, denuncia per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denegate (cfr. pag.3 della sentenza impugnata) evidenziando che non erano stati allegati elementi suscettibili di positiva valutazione a fronte della gravità della condotta e della persistenza in atteggiamenti violenti e oppositivi tenuti.
L'imputata aveva, infatti, sferrato calci, pugni e lanciato sputi contro gli agenti intervenuti a seguito della denuncia proposta per il disordine che la ricorrente aveva creato in un supermercato e dopo aver lanciato sassi contro il portone dell'abitazione di una donna con la quale "condivideva" il fidanzato. I Giudici del merito hanno fatto coerente applicazione dei poteri discrezionali in materia di trattamento punitivo valutando compiutamente i fatti e il giudizio sulla personalità dell'imputata. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglier. -latrice Il Pre