Italian court dismisses appeal against pre-trial dismissal order as only final dismissal orders are appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed against an order of dismissal issued by the investigating judge, which is not appealable under Italian law. The appellant argued the order was issued by a recused judge, but the court ruled this claim fell outside the scope of reviewable defects. Consequently, the appeal was rejected ex officio, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals are admissible only against final orders of dismissal; appeals against pre-trial dismissal orders are inadmissible unless nullity is alleged under Art. 409, comma 6, and such nullity must be substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Martino; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, rigettata l'opposizione della persona offesa odierna ricorrente ha disposto l'archiviazione del procedimento, è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussistono.
Rilevato, altresì, che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa da giudice ricusato, con motivi che, parimenti, esulano dall'ambito dei vizi denunciabili. Ritenuto che tali conclusioni non sono superabili per effetto delle prodotte di note di udienza, travolte dalla inammissibilità genetica del ricorso. Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglie r.atrice Il Prè