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Ordinanza — n. 23541/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit under Article 377 of Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Marsala's appeal inadmissible, ruling that the challenged conviction for Article 377 of the Penal Code relied solely on factual grievances. Marsala argued the lower court's decision stemmed from an alternative evaluation of witness testimonies and procedural observations rather than legal error. The court rejected this, holding that such arguments constitute mere complaints without legal foundation, warranting dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 377 comma 3 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals based solely on alternative factual evaluations or mere complaints regarding evidence assessment are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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Article 377 Penal Code inadmissible appeal factual complaints cassation review alternative evaluation of evidence minaccia nel diritto penale assenza di persecuzione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 377 comma 3 cod. pen.
Marsala; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 377, comma 3, cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA VINCENZO nato a CATANIA il 15/09/1959 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di V. Marsala; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 377, comma 3, cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova (le dichiarazioni del teste Gullo, vittima delle minacce e quelle del sostituto procuratore di udienza che aveva assistito alla scena, svoltasi nel corridoio del Tribunale, e che ne aveva precisamente descritto la dinamica).

Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 relatrice