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Ordinanza — n. 23540/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; defendant failed to cite specific legal errors regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23540/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic to justify a review in the jurisdiction of law. The defendant argued for lenient circumstances that were denied, but the court noted the appellant failed to provide concrete arguments contrasting the actual sentencing with the law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specify the exact legal errors or violations of law.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissibility cassation sentencing review jurisdiction of law specific legal errors abbandono per lesioni personali attenuazione libera della pena rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIJITTE LAMINE nato il 31/12/1991 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di L. Dijitte; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità perché generici. Il ricorrente, invero, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denegate (cfr. pag.3 della sentenza impugnata) evidenziando che, a fronte della gravità della condotta non erano stati allegati elementi suscettibili di positiva valutazione, conclusione che il ricorrente contesta con affermazioni apodittiche (sul punto dell'obbligo di motivazione e della risalenza nel tempo del fatto, commesso il 21 maggio 2020) e trascurando che l'imputato non solo si era dato alla fuga alla vista degli agenti ma, raggiunto, aveva sgomitato e sbracciato per sottrarsi alla presa.

Le argomentazioni difensive omettono, dunque, il confronto con il reale contenuto del provvedimento impugnato che ha anche confermato la pena base applicata in misura leggermente superiore al minimo edittale (mesi cinque, applicata la diminuente del rito) proprio in ragione delle concrete modalità dei fatti. In buona sostanza, il ricorrente propone ricorso al fine di ottenere una diversa valutazione dal giudice di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera relatric