Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23539/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges as complaints are mere factual grievances and legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. The defendant argued for leniency based on specific circumstances, but the court found these arguments to be mere factual complaints rather than valid legal grounds. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 comma 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on mere factual grievances or unsupported defenses regarding leniency and non-punishment grounds are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasion criminal law procedural inadmissibility mere factual grievances leniency circumstances non-punishment grounds Court of Cassazione procedural costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 comma 4 cod. pen.
Criscenti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
262154); le censure difensive sono, altresì, manifestamente infondate in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
Criscenti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
262154); le censure difensive sono, altresì, manifestamente infondate in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014
Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCENTI MICHAEL nato a ERICE il 10/06/1999 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Criscenti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., che, per costante giurisprudenza, non è configurabile rispetto alla condotta di mero rientro nell'abitazione (cfr.

Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, v. 262154); le censure difensive sono, altresì, manifestamente infondate in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l'imputato, in orario notturno si era allontanato dall'abitazione per circa due ore, incurante dell'attivazione del dispositivo di controllo applicatogli), circostanze ritenute incompatibili con un giudizio di particolare tenuità dell'offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera trice Il