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Ordinanza — n. 23538/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23538/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23538/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRIZIANO ALESSANDRO nato a MELFI il 15/10/1954 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Patriziano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile perché dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato anche per la impossibilità dell'imputato di allontanarsi dal domicilio ove era ristretto, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione sulla scorta delle dichiarazioni dei verbalizzanti e valorizzando la durata del controllo eseguito, senza ottenere risposta, sia al citofono che presso la porta dell'abitazione dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 23538/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Del tutto generici, in carenza di allegazioni, sono state ritenute le giustificazioni secondo cui l'imputato non avrebbe potuto, per motivi di salute, allontanarsi dall'abitazione ovvero non udire il suono del citofono e del campanello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga alibi evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Patriziano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRIZIANO ALESSANDRO nato a MELFI il 15/10/1954 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Patriziano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile perché dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato anche per la impossibilità dell'imputato di allontanarsi dal domicilio ove era ristretto, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione sulla scorta delle dichiarazioni dei verbalizzanti e valorizzando la durata del controllo eseguito, senza ottenere risposta, sia al citofono che presso la porta dell'abitazione dell'imputato.

Del tutto generici, in carenza di allegazioni, sono state ritenute le giustificazioni secondo cui l'imputato non avrebbe potuto, per motivi di salute, allontanarsi dall'abitazione ovvero non udire il suono del citofono e del campanello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglkeja relatrice Il Pre dent