Italian Court dismisses appeal for false testimony as non-punishment cause was not substantiated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the requested non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code lacked sufficient evidentiary support. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the false testimony, but failed to provide concrete indications demonstrating these specific statutory requirements. Consequently, the court rejected the procedural objection and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The non-punishment cause for minor offenses requires specific demonstrative evidence of particular tenuity; generic requests without factual substantiation are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIROLAMO COSMO DAMIANO nato a ALBEROBELLO il 07/06/1937 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Girolamo C.D.; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., che era stata genericamente richiesta in sede di conclusioni, in assenza di indicazioni dimostrative della sussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di particolare tenuità (cfr.
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera relatric Il Pr idente