Italian court dismisses appeal as inadmissible due to arguments incompatible with the settled sentencing agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Claudio Colombo inadmissible de plano. The appellant challenged the lack of reasoning regarding liability and the specific sentence, arguing incompatibility with the settled agreement. The court rejected these claims because the agreed-upon penalty does not exceed statutory limits or constitute a hidden accumulation of punishments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Appeals based on the lack of reasoning regarding liability or the specific sentence are inadmissible when the parties have reached a settlement agreement, as such arguments are incompatible with the concluded sanction.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBI CLAUDIO FABIO nato a GENOVA il 02/08/1956 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso di Colombi Claudio Fabio avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata nella misura corrispondente all'accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio.
La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene: fattispecie che, nel caso in esame, non sussistono, in presenza di accordo sulla pena intervenuto tra le parti. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera rel Il Pri