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Ordinanza — n. 23533/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on calumny recidivism and prescription due to incorrect date calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the crime of calumny was prescribed because it occurred more than five years after a prior conviction. The court rejected this, ruling that the five-year recidivism period is calculated from the date of the prior judgment's finality, not the date of the new offense. Consequently, the recidivism applied, preventing the statute of limitations from expiring.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.; Art. 157 c.p.: The five-year period for infra-quinquennial recidivism is calculated from the date of the finality of the prior conviction, not the date of the new offense; therefore, the statute of limitations for calumny does not expire if recidivism is established based on the finality date.

Parole chiave

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calumny recidivism statute of limitations finality of judgment infraquinquennial recidivism inadmissible appeal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.
Art. 157 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSEKKAKI ABDELAZIZ nato il 09/03/1965 avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Essekkaki; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva infraquenquennale e conseguente prescrizione del reato di calunnia, commesso il 19 marzo 2012.

Premesso che, in appello, non era stata contestata l'applicazione della recidiva (che in primo grado era stata bilanciata con le generiche prevalenti e, quindi applicata), è manifestamente infondato il motivo di ricorso che ne contesta la sussistenza "perché il reato non era stato commesso entro i cinque anni dalla precedente sentenza di condanna intervenuta il 7 febbraio 2007" poiché, invece, ai fini dell'applicazione della recidiva infraquinquennale rileva la data di irrevocabilità della sentenza, nel caso intervenuta il 17 luglio 2007, quale termine per il computo (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza anche della eccepita prescrizione non essendo decorsi alla data odierna anni tredici e mesi sei che corrispondono ai termini massimi, di prescrizione del reato di calunnia in presenza di recidiva infraquinquennale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera relatrice Il P