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Ordinanza — n. 23531/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses remittal request due to missed deadline and vague local disturbance grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Francesco Bongiovanni's request to remitt the proceedings inadmissible. The court found the application untimely under Article 46 of the Code of Criminal Procedure and rejected the arguments as vague and insufficient to prove local disturbance. Consequently, the procedural request was dismissed without merit.

Regesto Legislator

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Art. 46 c.p.p.; Art. 580 c.p.p.: A request for remittal is inadmissible if filed outside the statutory time limit or if the alleged grounds for local disturbance are vague and generic.

Parole chiave

Generato dall'IA
remittal request statutory deadline local disturbance procedural inadmissibility Criminal Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 c.p.p.
Bongiovanni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento proposta da Francesco Bongiovanni è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod.
Art. 580 c.p.p.
art. 46 cod. proc. pen
Bongiovanni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento proposta da Francesco Bongiovanni è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod. proc. pen.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; r visti gli atti; esaminati i motivi della richiesta di rimessione di F. Bongiovanni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento proposta da Francesco Bongiovanni è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod. proc. pen. non essendo stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti processuali) e perché proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera relatrice Il Pr idente