Italian Court dismisses appeal as generic claim regarding most serious crime in continued offense is unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Spinosa Paola inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law concerning the identification of the most serious crime for internal and external continuation of punishment. The court rejected this as a generic and unfounded claim, noting that the lower court correctly identified the last offense as the most serious due to its temporal sequence and intensity of intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: When offenses are of homogeneous nature, the last committed offense in time is considered the most serious for the purpose of determining the penalty for continued offense if it expresses greater intensity of intent.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINOSA PAOLA nato a VENARIA REALE il 03/05/1972 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Spinosa Paola, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena a titolo di continuazione interna ed esterna, è generico e comunque manifestamente infondato. Tenuto conto del fatto che i delitti tra i quali è stato ravvisato il vincolo della continuazione sono di natura omogenea (trattasi di appropriazioni indebite), la Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica ha individuato, in concreto, il reato più grave nella condotta contestata al capo B) poiché, a prescindere dall'ammontare della somma oggetto di impossessamento, essa rappresentava l'ultima condotta illecita in ordine di tempo ed era dunque espressione di maggiore intensità del dolo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 a