Italian Court dismisses appeal on sentencing grounds, ruling discretion requires explicit justification for aggravated penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Constantino Serra inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the application of specific criminal code articles regarding sentencing during evasion, arguing an error in legal application. The court rejected this, holding that while the lower court's reasoning was logical, the exercise of discretionary sentencing power must be explicitly justified when it leads to increased penalties for contested aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 comma terzo n. 1; Art. 61 n. 6; Art. 63 quarto comma cod. pen.: An appeal contesting the application of sentencing provisions is inadmissible if it concerns only the punitive treatment, provided the lower court's reasoning is logical and the exercise of judicial discretion regarding aggravating factors is adequately motivated.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA COSTANTINO nato a MILANO il 15/11/1975 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Costantino Serra; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 comma terzo n. 1 e 61 n. 6 cod. pen. (che la Corte d'appello esclude sia stata contestata ovvero abbia trovato applicazione), è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; osservato, in particolare, che a pagg. 8 e 9 la sentenza impugnata motiva adeguatamente e logicamente, precisando che la frase 'incriminata' (relativa alla commissione del reato durante la latitanza) non va intesa come riferita ad una circostanza mai contestata (art. 61 n. 6, cod. pen.), quanto alla ragione che induce, vista la maggior gravità che essa implica, all'esercizio del potere discrezionale (e pertanto, da giustificare con esplicita motivazione) assegnato al giudice dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., che potrebbe anche portare alla esclusione dell'aumento per le ulteriori aggravanti ad effetto speciale, ma che, se invece esercitato, come nel caso di specie, in relazione alle aggravanti contestate e ritenute, deve essere adeguatamente giustificato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con .condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co