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Ordinanza — n. 23308/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to positive evidence absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Munir Muhammad Shoaib inadmissible regarding the failure to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on Article 62-bis of the Penal Code, but the appellate court correctly denied it by citing the defendant's high blood alcohol level and uncooperative behavior. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the absence of positive elements justifies the denial of such circumstances under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The failure to recognize generic mitigating circumstances is legally justified when the judgment explicitly notes the absence of positive elements, particularly after legislative reforms requiring more than mere unrecorded offenses.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62 bis Penal Code positive elements requirement alcohol intoxication defense inadmissible appeal Cassazione Roma procedural dismissal verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla I.
I. 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 186, co. 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Asti che aveva condannato Muhannnnad Shoaib Munir per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNIR MUHAMMAD SHOAIB nato il 27/09/1993 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Asti che aveva condannato Muhannnnad Shoaib Munir per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. E' principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Sul punto, la motivazione fornita dalla Corte di appello è esaustiva, logica ed in linea con la> giurisprudenza di legittimità avendo i giudici motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi all'uopo valutabili, e tenuto conto dell'elevato grado alcolico riscontrato oltre che dell'atteggiamento scarsamente collaborativo tenuto in sede di accertamento di p.g.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in Roma il 10 giugno 2025.23 G Al t A. tt.ICANc rfri La Presidente e