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Ordinanza — n. 23307/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23307/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Igor Clessenco inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground was rejected because it merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing a concrete, specific critique. The second ground regarding mitigating circumstances and recidivism was found manifestly unfounded as the lower court correctly applied legal principles regarding prior convictions and criminal inclination. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the lower court's reasoning, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the judge references decisive elements without needing to consider every favorable fact.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation generic mitigating circumstances recidiva evaluation reiteration of arguments commisurazione della pena per rapina motivazione inadeguata delle censure costituzionali tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
pen., non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 133 c.p.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Igor Clessenco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 393 cod. pen
in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso dall' art.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLESSENCO IGOR nato il 15/05/1970 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Igor Clessenco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che, invero, è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove correttamente si fa riferimento all'insussistenza di un credito legittimo in capo all'odierno ricorrente che impedisce di riqualificare il delitto nei termini richiesti); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove sono indicati, quali elementi ostativi alla concessione di dette attenuanti, le precedenti condanne del ricorrente e la sua assenza di resipiscenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); considerato che le ulteriori doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso che contestano la sussistenza della recidiva sono manifestamente infondate atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.