Italian Court dismisses appeal as cassation cannot re-evaluate facts or logic of lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Neri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court held that cassation review is strictly limited to legal errors and cannot re-examine factual findings or the logical consistency of the lower court's reasoning. Furthermore, the court rejected arguments regarding mitigating circumstances and recidiva as they were either already addressed or contrary to established statutory principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 69, 99 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical soundness of the lower court's decision, and must apply statutory rules prohibiting specific types of balancing when recidiva is established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI ROBERTO nato a ROMA il 07/04/1958 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ‘),
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Roberto Neri; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una alternativa ricostruzione storica dei fatti o un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-5 della sentenza impugnata dove il giudice di appello ha analiticamente indicato i singoli elementi che consentono di ritenere pienamente integrato il delitto ascritto, sia sul piano oggettivo, che su quello soggettivo), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentita, poiché reiterativa di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) ed è, inoltre, manifestamente infondata avendo la Corte territoriale, con congrui e non illogici argomenti, escluso la speciale tenuità del danno in ragione dell'importo dell'assegno ricettato; che, inoltre, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
5) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che anche le doglianze relative al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, oggetto del secondo motivo di ricorso, sono manifestamente infondate, poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. che impedisce di effettuare, se applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., un giudizio di bilanciamento nei termini indicati dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle