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Ordinanza — n. 23304/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding legal violations and aggravating circumstances were deemed too generic and apodictic, lacking specific factual or legal reasoning. The court emphasized that the lower court correctly applied the law and that the appellant failed to provide a concrete, argumentative critique of the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and argumentative; generic assertions without explicit reasoning fail to meet admissibility requirements and are rejected as mere repetitions of previously dismissed grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation procedural code reiteration of claims concorso di responsabilità concorso di motivi di sospensione responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTE GIAMPIERO nato a VILLAGRANDE STRISAILI il 18/03/1963 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giampiero Sette; ritenuto che i primi due motivi di ricorso - aventi ad oggetto rispettivamente la violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" e dell'art. 110 cod. pen in tema di concorso di persone nel reato - risultano del tutto generici ed apodittici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, entrambe le doglianze si limitano ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese; considerato che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite - non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto integrato l'estensione della circostanza aggravante delle più persone riunite anche all'odierno ricorrente, tenuto conto della sua consapevolezza, desunta dalla piena conoscenza dei modus operandi dei correi (si vedano le pagine 19 e 20 della sentenza impugnata); rilevato che il quarto motivo di ricorso - relativo all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio - è reiterativo di doglianze già respinte alla Corte di merito con motivazione adeguata ed esaustiva, oltre che manifestamente infondato; che, invero, il giudice di appello ha motivato (si vedano le pagine da 21 a 23 della sentenza impugnata) in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, avendo specificato, i) con riguardo alla ritenuta recidiva che, tenuto conto dei plurimi precedenti penali specifici da cui il ricorrente risulta gravato, la commissione della rapina per cui si procede costituisce manifestazione di maggiore colpevolezza, noncuranza ed indifferenza alle regole e più intensa pericolosità sociale, ii) con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come, a fronte della gravità del fatto, del pieno inserimento del Sette in un allarmante contesto criminale e dell'assenza di qualsivoglia resipiscenza, non vi siano elementi positivamente valutabili, iii) con riguardo all'entità della pena irrogata, che il trattamento sanzionatorio risulta del tutto adeguato e proporzionato alla complessiva gravità dei fatti, alle modalità allarmanti della condotta, all'elevata intensità del dolo ed alla personalità allarmante del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend