Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and reiterating lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Granieri inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground of appeal was rejected because it merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing a concrete, specific critique. The second ground regarding mitigating circumstances was found infounded as the lower court's reasoning was logical and sufficient. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected at the appellate level without offering a specific, concrete critique that effectively confronts the reasons given by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 02/09/1977 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Granieri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza degli elementi costitutivi, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); che il giudice di appello ha correttamente ritenuto idonea a fondare il giudizio di responsabilità la circostanza che il Guarnieri fosse titolare della carta prepagata su cui avveniva l'accredito, applicando adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così