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Sentenza — n. 23302/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23302/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUPPONE ALESSANDRO nato a AVERSA il 09/01/1974 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alessandro Cuppone; rilevato che il ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; ritenuto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01). osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23302/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione rinvio del dibattimento ritiro della querela penale estensione della procedura mantenimento del contratto modificazione delle conclusioni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUPPONE ALESSANDRO nato a AVERSA il 09/01/1974 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alessandro Cuppone; rilevato che il ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; ritenuto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01). osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025.