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Ordinanza — n. 23301/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning on continued offense penalty increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marco Ostroschi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ostroschi argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the penalty increase for the continuation of crimes. The court ruled that the judges correctly applied the legal standard requiring distinct calculation for satellite offenses, noting the reasoning was implicit in the modest overall increase applied to homogeneous offenses.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; In appeals challenging the reasoning on penalty increases for continued offenses, the burden of argumentation is met if the judgment allows verification of proportionality and compliance with statutory limits, even without explicit separate calculations for each satellite crime.

Parole chiave

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continued offense penalty lack of reasoning appeal proportionality of punishment homogeneous offenses Cassation inadmissibility motivazione sufficiente motivazione del mutamento giurisprudenza aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTROSCHI MARCO (CUI 01LF61U) nato a NAPOLI il 04/09/1984 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Ostroschi; ritenuto che l'unico motivo oggetto di ricorso, che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata dove il giudice ha correttamente ritenuto modesto l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione), in presenza di reati omogenei, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 m