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Ordinanza — n. 23300/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding minor offense mitigation due to violence severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maria Misirocchi inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize mitigation for a minor offense under Article 629 of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the territorial court correctly identified the gravity of the violence exercised against the victim, rendering the mitigation inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; The lower court's linear and coherent reasoning correctly excluded the application of mitigation for a minor offense when the gravity of the violence exercised against the victim is present, making the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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minor offense mitigation violence severity lack of merit criminal appeal Article 629 Penal Code reati violenti tentata estorsione reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Maria Misirocchi; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve al reato di cui all'art. 629 cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Maria Misirocchi; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve al reato di cui all'art. 629 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISIROCCHI MARIA ( GIA MISIROCCHI IVAN ) nato a MILANO il 22/09/1970 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Misirocchi; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale con motivazione lineare e coerente, oltre che esente da vizi logici, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua, avendo valorizzato la gravità della violenza esercitata nei confronti della persona offesa (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025.