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Ordinanza — n. 23298/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability and mitigating circumstances due to procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Corallo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Corallo challenged the lower court's reasoning on criminal liability and the denial of generic mitigating circumstances, arguing logical flaws in the evidence assessment. The court rejected these claims, citing established principles that prevent the cassation court from re-evaluating factual findings or requiring the lower court to consider every single argument presented.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis: The Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate the logical consistency of the lower court's reasoning or to substitute its own assessment of evidence, and the denial of mitigating circumstances is valid if the court references decisive factors without needing to address every single argument.

Parole chiave

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criminal liability declaration generic mitigating circumstances procedural preclusion logical consistency review evidence reliability assessment cassation jurisdiction limits court costs and fines motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Vincenzo Corallo; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Vincenzo Corallo; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORALLO VINCENZO nato a BOLOGNA il 19/12/1990 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Corallo; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda pag. 2 della sentenza emessa dal tribunale e pagg. 1-2 della sentenza di secondo grado); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci