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Ordinanza — n. 23296/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against conviction for theft and robbery, rejecting arguments on evidence evaluation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23296/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Nicolas Bozzato and Alberto Xodo inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding evidence and sentencing was illogical and failed to apply mitigating circumstances correctly. The Court rejected these claims, affirming that it lacks the power to re-evaluate evidence or second-guess the logical consistency of the trial court's decision-making process.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the lower courts nor assess the logical soundness of the reasoning, intervening only when the motivation is manifestly illogical.

Parole chiave

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Cassation inadmissibility Evidence evaluation power Manifest illogical reasoning Burden of proof standard Mitigating circumstances denial censura dell'apprezzamento delle prove dubbio circa il carattere di infrazione causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 62, comma primo, n. 4 c.p.
280245 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso
Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio
Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOZZATO NICOLAS nato a PIOVE DI SACCO il 31/01/1989 XODO ALBERTO nato a PIOVE DI SACCO il 26/07/1976 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentanti nell'interesse di Nicolas Bozzato e Alberto Xodo con un unico atto e la memoria del 06/05/2025; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto di cui al capo f) e per il delitto di rapina di cui al capo d) - quest'ultimo relativamente al solo Bozzato -, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagg. 5-7 dove correttamente si indicano i plurimi e convergenti elementi che hanno condotto all'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti); che, inoltre, va rilevato come per la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01;

Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente escluso la tenuità del danno patrimoniale alla luce del valore dei beni sottratti (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); osservato che la doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila giascunoi in favore della Cassa delle amme