Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal argumentation under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Pasotti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal on robbery charges, but the court found his arguments were merely complaints rather than specific legal critiques. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints without presenting a specific, concrete, and argumentative critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASOTTI NICOLA nato a CHIOGGIA il 03/11/1989 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nicola Pasotti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione per il delitto di rapina, non è consentito poiché, oltre ad essere costituto da mere doglianze in punto di fatto, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha ritenuto pienamente provata la responsabilità penale dell'odierno ricorrente in ragione dei plurimi e convergenti elementi emersi nel corso del giudizio, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e del testimone oculare, alle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, al riconoscimento fotografico effettuato dal Liu (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi