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Ordinanza — n. 23294/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano Benvenuti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal violated Article 591 of the Criminal Procedure Code because it merely reiterated arguments already rejected at the appellate level without providing a specific, argumentative critique. Consequently, the appellate court's findings regarding fraud and misappropriation, along with its handling of evidence, were upheld as legally sound and within the proper scope of judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds, as mere repetition of rejected arguments without a concrete, argumentative critique fails to meet the requirements for cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 591 criminal procedure lack of specific grounds reiteration of rejected arguments cassation review limits appellate court findings court costs and fine credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020
207944); considerato, inoltre, che il vizio del travisamento della prova può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio
277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTI SEBASTIANO (CUI 06U6MAY) nato a PIOVE DI SACCO il 13/04/1971 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sebastiano Benvenuti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di truffa e di appropriazione indebita - non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto integrato sia il dolo iniziale con riferimento alla truffa contrattuale (si vedano pagg. 10 e 11, punto 1.1., della sentenza impugnata), sia gli elementi costitutivi della appropriazione indebita, essendo l'accordo iniziale definitivamente caducato a seguito delle condotte truffaldine del Benvenuti (si veda pag. 12, punto 2.1., della sentenza impugnata); che, inoltre, quanto all'omessa valutazione di prove decisive denunciata, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, come è avvenuto nel caso di specie, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01); considerato che, sotto altro profilo, la doglianza finisce per effettuare diversa lettura dei dati processuali non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che il vizio del travisamento della prova può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457;

Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774) e che ciò non avviene nella sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am