Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23293/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCERBO ARTURO WALTER nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/12/1962 TRINGALI ANNA MARIA nato a PALIZZI il 06/03/1969 avverso la sentenza del 22/01/2025 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letti i ricorsi di Arturo Walter Scerbo e Anna Maria Tringali presentati con un unico atto; ritenuto che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., lamentando, inoltre, il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello con corretti argomenti logici e giuridici, ha adeguatamente valutato gli elementi probatori emersi nel giudizio, con particolare riferimento alle prove dichiarative, che hanno condotto al giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti titolari del diritto di proprietà — come accertato nel giudizio civile — del terreno abusivamente occupato (Si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che le doglianze difensive sono formulate in termini non consentiti poiché tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito e, pertanto, risultano estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili debba essere disattesa, perché tardiva e perché non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 23293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. '887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886- 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
proprietà immobiliare contravvenzione per violazione edilizia superamento dell'altezza massima restrizione della proprietà senza risarcimento restituzione di fondo espropriazione abusiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 633 cod. pen
Letti i ricorsi di Arturo Walter Scerbo e Anna Maria Tringali presentati con un unico atto; ritenuto che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 633 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCERBO ARTURO WALTER nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/12/1962 TRINGALI ANNA MARIA nato a PALIZZI il 06/03/1969 avverso la sentenza del 22/01/2025 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Arturo Walter Scerbo e Anna Maria Tringali presentati con un unico atto; ritenuto che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., lamentando, inoltre, il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello con corretti argomenti logici e giuridici, ha adeguatamente valutato gli elementi probatori emersi nel giudizio, con particolare riferimento alle prove dichiarative, che hanno condotto al giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti titolari del diritto di proprietà — come accertato nel giudizio civile — del terreno abusivamente occupato (Si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che le doglianze difensive sono formulate in termini non consentiti poiché tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito e, pertanto, risultano estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili debba essere disattesa, perché tardiva e perché non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;

Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. '887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886- 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Iciascunol in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalle parti civili.