Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23291/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising generic mitigating circumstances not properly argued in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the appellate court had raised this issue only in generic terms without specific grounds. The Supreme Court ruled that since the appeal lacked specific arguments on this point, the new claim in cassation violated procedural rules prohibiting the introduction of issues not previously substantiated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it deduces a question that did not constitute the object of the appeal grounds, including generic proposals of censure later illustrated with specific terms.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances procedural exhaustion of grounds Art 606 cod proc pen Art 62-bis cod pen censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Omar Terribile e la memoria del 12/05/2025, peraltro, tardiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito poiché «è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
280306 - 01); considerato che la doglianza contenuta nell'atto di appello e relativa alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
280306 - 01); considerato che la doglianza contenuta nell'atto di appello e relativa alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRIBILE OMAR nato il 23/03/1993 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Omar Terribile e la memoria del 12/05/2025, peraltro, tardiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito poiché «è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); considerato che la doglianza contenuta nell'atto di appello e relativa alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. era stata formulata in termini del tutto generici ed aspecifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio