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Ordinanza — n. 23290/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-punishability argument on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23290/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the argument regarding the non-punishability of the offense under Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings. The appellant failed to specifically contest the lower court's decision on this point, violating the procedural requirement that such grounds must be deduced as grounds for appeal. Consequently, the court ruled that the issue cannot be raised for the first time in cassation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The cause of non-punishability for particular triviality cannot be deduced for the first time in cassation if the article was in force at the time of the appealed judgment, and the court of first instance is not bound to rule on it absent a specific request.

Parole chiave

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non-punishability procedural inadmissibility appeal grounds cassation review Art. 606 code of criminal procedure Art. 131-bis penal code failure to deduce sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Exequiel Casciola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 53 L. 689/1981
269913); osservato che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive di cui all'art. 53 L.
Art. 133 cod. pen.
150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Exequiel Casciola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 133 cod. pen
150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità" (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIOLA EXEQUIEL nato il 13/06/1985 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Exequiel Casciola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; che ciò si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente, se incompleto o comunque non corretto; considerato, inoltre, che "in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità" (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913); osservato che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive di cui all'art. 53 L. 689/1981 è manifestamente infondato; in particolare, giova ricordare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva con particolare riguardo alla inidoneità del beneficio alla rieducazione dell'odierno ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec