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Ordinanza — n. 23289/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as Cassation cannot re-evaluate facts or logic of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23289/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Giardina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giardina argued the lower court's reasoning regarding criminal liability was illogical and relied on unreliable evidence. The court rejected this, stating that the appellate judge's motivation was logically sound and that the Cassation lacks the authority to re-evaluate facts or test the logical consistency of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the logical consistency of the lower court's reasoning, and thus appeals challenging the motivation's logic are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation preclusion re-evaluation of facts logical consistency of reasoning admissibility of appeal criminal liability declaration testimonianza della vittima estorsione dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 27/05/1949 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Giardina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 629 e 605 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 della sentenza impugnata dove sono analiticamente indicati i plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa che hanno correttamente condotto all'affermazione di responsabilità per i delitti ascritti) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23