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Ordinanza — n. 23288/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Salvatore Circello inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed in the second instance, finding them non-specific. Additionally, the third ground was deemed inadmissible because it was not properly raised as an appeal reason, violating procedural requirements for new claims.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific, new arguments distinct from those already decided; failure to raise a ground as an appeal reason renders it inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect repetition of arguments new grounds requirement criminal procedure law supreme court review court costs order grave restrizione all'uso attuale

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso di Circello Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 2 Cost.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso di Circello Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.
art. 2 Cost
art. 131-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
286017 - 0; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO SALVATORE nato a CASTELVETRANO il 04/03/1988 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Circello Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile alcuna violazione di legge né inversione dell'onere della prova nel mancato riconoscimento della causa di giustificazione atteso che il giudice da un lato ha correttamente ritenuto inesistenti i presupposti applicativi e dall'altro ha affermato come l'odierno ricorrente fosse ancora domiciliato nell'immobile abusivamente occupato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3-4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è inammissibile poiché nessuna sollecitazione era stata avanzata in tal senso dinanzi al giudice di appello;

Va ribadito come secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è necessaria una richiesta dell'imputato volta all'ottenimento della sanzione sostitutiva, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 0; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am