Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks to re-evaluate evidence and facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giacinto D'Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove the elements of the crime of robbery and ignored the victim's statements. The court rejected these claims because they merely attempted to re-evaluate evidence and reconstruct facts using different criteria, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the trial court; appeals must identify specific and decisive distortions of procedural issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIACINTO nato il 12/09/1974 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giacinto D'Angelo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., lamentando l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito poiché le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione dove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha affermato la sussistenza del delitto di rapina in conformità alle risultanze processuali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi