Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23286/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming necessity defense for illegal squatting due to lack of current danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that her illegal occupation of a property was justified by necessity. The court found the arguments merely repetitive of those already dismissed at the appellate level and failed to provide specific, argumentative criticism. Furthermore, the court ruled that the danger of grave harm required for the necessity defense must be current and transient, not merely a long-term need for housing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The defense of necessity requires an actual and transient danger to life or fundamental rights, excluding permanent housing needs, while the defense of non-punibility requires a comprehensive assessment of the act's gravity and the defendant's culpability.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessity defense illegal squatting transient danger non-punibility housing rights appellate review inadmissible appeal legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso di Alessia Angileri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 2 Cost.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso di Alessia Angileri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.
art. 2 Cost
art. 131-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590); che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILERI ALESSIA nato a MARSALA il 26/12/1991 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessia Angileri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scrinninata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); considerato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile alcuna violazione di legge, né inversione dell'onere della prova nel mancato riconoscimento della causa di giustificazione, atteso che il giudice di appello, da un lato, ha correttamente ritenuto inesistenti i presupposti applicativi della scriminante invocata e, dall'altro, ha affermato come l'odierna ricorrente non abbia fornito alcun elemento a sostegno della impraticabilità di soluzioni alternative rispetto all'abusiva occupazione dell'immobile (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione della perdurante condotta lesiva del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata); considerato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); che, poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle