Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23281/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore La Rocca inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to reclassify a crime under Article 393 of the Penal Code and the denial of a minor circumstance mitigation. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and lacked the specific, reasoned critique required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 393 cod. pen.; Art. 13 Cost.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a concrete, specific critique of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds criminal reclassification minor circumstance mitigation commisurazione della pena per rapina tentata rapina censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Salvatore La Rocca e l'istanza del 29/04/2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art.
Art. 393 cod. pen.
in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art.
Art. 13 Cost.
Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore La Rocca e l'istanza del 29/04/2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 393 cod. pen
in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA SALVATORE nato a PALERMO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore La Rocca e l'istanza del 29/04/2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2-4 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha confermato la qualificazione giuridica effettuata dal giudice di prime cure, applicando, inoltre, adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, è manifestamente infondato, poiché sulla base di quest'ultimo arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel caso di specie, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente ritenuto assente la lieve entità in ragione della valore del bene e dell'intensità della violenza esercitata (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i