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Ordinanza — n. 23280/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Errante and Repaci inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the conviction for theft and the denial of mitigating circumstances, but the court found their arguments generic and repetitive of issues already rejected by the lower court. The decision relied on the requirement for specific grounds under Article 591 and the principle that a judge need not address every favorable element when deciding on mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds are generic and lack correlation with the contested decision's reasoning, and the denial of mitigating circumstances is valid if the judge references only decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation mitigating circumstances conditional suspension Criminal Procedure Code court costs truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
art. 642 cod. pen
Letti i ricorsi di Antonio Errante e Pasquale Antonio Repaci; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi in esame, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERRANTE ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 14/04/1967 REPACI PASQUALE ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 14/01/1967 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Antonio Errante e Pasquale Antonio Repaci; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi in esame, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 6-8 dove il giudice, con congrui e non illogici argomenti ed in conformità alle risultanze processuali, afferma l'insussistenza del sinistro denunciato) e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 8 per la posizione di Errante e pag. 7 per quella del Repaci) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); osservato che il terzo motivo dei ricorsi, che lamenta la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno da parte dei ricorrenti, è manifestamente infondato poiché il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata), ha valutato le condizioni economiche dei condannati ed ha correttamente subordinato detto beneficio all'adempimento delle statuizioni civili in ragione della documentazione prodotta dal Repaci, che ne attesta il possesso di un reddito, mentre, per ciò che concerne la posizione dell'Errante, ha rilevato che l'imputato non ha adempiuto all'onere di fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta, essendosi limitato l'Errante a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila iascunc5) in favore della Cassa delle ammende