Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and oversteps by re-evaluating facts and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a new factual assessment regarding extortion and a reduction in sentencing, but the court found the first ground lacked specificity by ignoring the lower court's detailed reasoning. Furthermore, the court held that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge, preventing the appellate court from re-evaluating the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific correlation with the lower court's reasoning or attempts to re-evaluate facts and sentencing discretion reserved for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPEGGIANI NICOLA nato a VERONA il 20/03/1969 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nicola Carpeggiani; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per plurimi episodi di estorsione, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già adeguatamente disattese nell'impugnata sentenza, è privo di specificità in quanto non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito alle pagg. 10-12 della sentenza impugnata, dove si indica la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 629 cod. pen., con particolare riferimento all'elemento della minaccia, ritenuto erroneamente assente nel ricorso in esame.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; considerato, inoltre, che il suddetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esigua riduzione della pena, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 13 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così