Italian Court dismisses appeal for reiterating arguments and lacking logical argumentation against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The court found the first complaint merely a repetition of arguments already dismissed by the Court of Appeal without substantive critique, while the second and third complaints failed because the lower court's reasoning was logically sound and supported by evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing new specific criticism, and a cassation review is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure rather than assessing the factual accuracy of the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN ELENA nato a PRATO il 10/09/1996 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Elena Lin, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 474 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la Corte di appello ha reso adeguata motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce la motivazione apparente del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato, atteso che i giudici di appello non si sono limitati a riportare brani delle deposizioni testimoniali, omettendone il vaglio critico, ma dal loro esame hanno tratto congrue conclusioni; che, invero, hanno evidenziato - quali elementi sintomatici della contraffazione della merce esposta in vendita e di conseguenza della illecita provenienza della stessa - il prezzo di vendita irrisorio, la scarsa qualità dei prodotti e l'assenza di documentazione relativa all'acquisto di detta merce o di certificati di garanzia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
\Th\1 la Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,