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Ordinanza — n. 23275/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Mauri inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's arguments regarding fraud liability were rejected as non-specific repetitions of issues already dismissed by the Court of Appeal, violating procedural preclusion rules. Furthermore, the appeal failed to demonstrate how the removal of the company's establishment date would alter the outcome, as the court relied primarily on victim statements.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by lower courts without providing specific, new reasoning, and if it fails to demonstrate how the exclusion of a specific evidence element would change the final conviction.

Parole chiave

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procedural preclusion lack of specificity reiteration of arguments proof of resistance inadmissibility of appeal tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato dell'azione penale preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURI FABRIZIO nato a GIUSSANO il 15/07/1968 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Mauri e la memoria del 07/05/2025; considerato che il primo motivo, con cui si lamenta l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano le pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata, dove - tra l'altro - si evidenzia che tutte le persone offese hanno riconosciuto nella foto riproducente le sembianze del Mauri il soggetto con il quale avevano trattato l'acquisto delle autovetture), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il motivo in esame non è consentito dalla legge anche sotto diverso profilo, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e, come si è sopra precisato, ha correttamente valutato le risultanze processuali facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, quanto all'epoca di costituzione della Gamma s.r.l.s., che il difensore non specifica se, non utilizzando tale dato, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità; che, invero, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione o l'utilizzazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati o utilizzati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; che, nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del Mauri in relazione alle truffe in contestazione, il dato della esatta data di costituzione della società non risulti determinante, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato soprattutto le dichiarazioni delle persone offese; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la tempestività della querela sporta da Chiara Pezzotti, reitera le doglianze avanzate nel giudizio di secondo grado, risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esaustiva, con la quale il difensore non si confronta; che, invero, alle pagine 10 e 11 il giudice di appello evidenzia che la conoscenza certa di essere rimasta vittima di raggiro la persona offesa la ebbe a seguito della formale lettera di diffida inoltrata tramite il suo legale in data 25/11/2019, che rimase senza alcuna risposta, come le precedenti richieste di chiarimenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am