Cassation dismisses appeals for reiterating appellate arguments and rejecting generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Valastro and Aiello inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the conviction for concealment and the denial of generic mitigating circumstances, but the Court found their arguments to be mere repetitions of those already rejected by the Court of Appeal. The decision rests on the principle that the Cassation Court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own reasoning for that of the lower court, provided the latter's logic is sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings of the lower court or substitute its own reasoning, and appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the appellate court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALASTRO JOSEPH MANUEL nato a CATANIA il 06/08/1993 AIELLO NINO nato a CATANIA il 22/11/1987 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentanti nell'interesse di Joseph Manuel Valastro e Nino Aiello, che - per avere ad oggetto doglianze del tutto sovrapponibili - possono essere trattati congiuntamente; considerato che il primo motivo, con cui si lamenta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. ascritto agli odierni ricorrenti, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano le pagine da 4 a 10 della sentenza impugnata dove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ricostruito sulla base del dato testimoniale e delle indagini di polizia giudiziaria, sia il reato presupposto, che la condotta dissimulatoria posta in essere da entrambi i ricorrenti, rispetto ai quali ha dato altresì atto delle modalità con cui vennero identificati), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che anche sotto altro profilo detto motivo non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e, come sopra evidenziato, ha correttamente valutato le risultanze processuali facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pag. 11 e 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila tiascunod in favore della Cassa delle ammende.