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Ordinanza — n. 23272/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding fraud elements under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivano Agosta inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Agosta challenged the lower court's finding of fraud, arguing the absence of specific artifices and subjective intent, but the court found his arguments generic and unrelated to the specific facts reviewed by the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected, and Agosta was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 640 c.p.; The appeal must contain specific grounds detailing the alleged errors in fact-finding or legal application; generic complaints or mere reiteration of arguments already rejected by the lower court lack the requisite specificity and are therefore inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal fraud elements subjective intent Art. 581 Code of Criminal Procedure generic complaints court costs abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza degli artifici e dei raggiri, nonché dell'elemento soggettivo, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso di Ivano Agosta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Ivano Agosta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza degli artifici e dei raggiri, nonché dell'elemento soggettivo, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv.
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia
278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTA IVANO nato a NOVARA il 15/06/1966 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ivano Agosta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza degli artifici e dei raggiri, nonché dell'elemento soggettivo, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata dove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ritiene pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto di truffa, sussistendo l'induzione in errore del Gottardi ad opera del raggiro realizzato dall'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso